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Esami Annuali Educazione Parentale

Dopo la pioggia di normative degli ultimi giorni e viste le novità che abbiamo raccolto, ci premeva fare alcune precisazioni.

Come privati cittadini, leggendo una norma, se ne assume, per prima cosa il contenuto più letterale, immediato e palese.
Per esempio, l’attuale normativa sull’istruzione parentale (decreto legislativo n. 62, art. 23) recita:

“In caso di istruzione parentale, […] gli alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva”.  Ovvero: chi fa istruzione parentale deve fare ogni anno un esame. Quindi, chi non sostiene l’esame, a rigore di legge, deve venire segnalato all’autorità competente per mancato assolvimento dell’obbligo scolastico.

In questi anni molte direzioni didattiche hanno sostenuto interpretazioni meno restrittive, non sollecitando in alcun modo le famiglie che non si avvalevano dell’esame.

È fondamentale, però, comprendere che l’interpretazione delle norme non spetta al singolo cittadino, né alla direzione scolastica, ma solo ed esclusivamente ai tribunali . Fino a questo momento ci sono stati parecchi precedenti favorevoli alle famiglie, anche senza l’intervento di legali, ma purtroppo essi non costituiscono una garanzia.

Qualsiasi questione formale (la presenza o meno del termine “obbligo”, la presenza o meno di sanzioni, la posizioni nella gerarchia delle norme, la costituzionalità o meno della normativa, etc…) non invalida la legge, pur costituendo lo spazio per una possibile interpretazione .

Per opporvisi è necessario rivolgersi a un avvocato, che chiarirà le possibili interpretazioni e, eventualmente, assisterà la causa legale.

Anche qui è importante comprendere che l’interpretazione dell’avvocato non è legge e non garantisce nulla. Se la direzione didattica ha un’interpretazione opposta, sarà inevitabile il ricorso al TAR e l’unica interpretazione vincolante sarà quella del giudice.

È bene anche ricordare che il diritto italiano non è consuetudinario, quindi la presenza di sentenze precedenti non costituisce un elemento vincolante. È possibile che il TAR (o altri tribunali) decida in modo opposto a quanto è stato fatto in precedenza, in nome, appunto, di una diversa interpretazione della norma.

Come regola pratica, quindi, è sempre bene fare le proprie valutazioni e le proprie scelte a partire dall’interpretazione più restrittiva e sfavorevole della legge, per poi trarre le proprie conclusioni.

Stiamo lavorando a una piccola guida per gli esami degli homeschoolers, ma ci preme precisare che tutte le nostre affermazioni non sostituiscono in alcun modo un parere legale.

Molte famiglie non sono intenzionate a sostenere l’esame annuale. A questo scopo, si stanno organizzando e stanno contattando dei legali che le assisteranno nella loro scelta. Il discorso è iniziato sul network www.educazioneparentale.org e su vari gruppi social. 

Da parte nostra, desideriamo dare la massima diffusione a informazioni corrette che possano sostenere le famiglie a fare scelte serene e consapevoli, nel rispetto delle loro necessità e del loro sentire.

Erika Di Martino e Greta Bienati

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