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Guida agli esami #2

Guida per le famiglie che fanno homeschooling e che sosterranno gli esami annuali

Esami per chi fa Educazione Parentale

PREMESSA

L’ obbligo di istruzione , in Italia, riguarda i bambini e i ragazzi da 6 a 16 anni. Pertanto, la scuola materna non è in alcun modo obbligatoria.

Il decreto legislativo n. 62/13 aprile 2017, art. 23 recita:

“In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare  annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”

La legge, quindi, prevede un esame annuale dai 6 ai 16 anni. Non specifica, però, le sanzioni e le procedure messe in atto in caso di rifiuto.

A rigore di legge, non presentare il bambino all’esame alla data indicata dalla scuola, dovrebbe configurarsi come mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione (art. 731 del codice penale).

Per completezza, teniamo a precisare che più di un avvocato ha avanzato dei dubbi in merito all’interpretazione della nuova norma, sia dal punto di vista contenutistico che formale.   Per questo, molte famiglie che praticano l’istruzione parentale non sono intenzionate a far sostenere l’esame annuale ai propri figli. A questo scopo, esse si stanno organizzando e stanno contattando dei legali che le assisteranno nella loro scelta a partire dall’anno scolastico 2017/18.

Potete trovare discussioni e informazioni in merito nel network di Educazione Parentale In qualsiasi caso è sempre bene fare le proprie valutazioni e le proprie scelte a partire da una conoscenza approfondita dell’argomento trattato, per poi trarre le proprie conclusioni.

I certificati medici non esonerano dall’obbligo di istruzione. Per maggiori informazioni, potete consultare la nostra guida
Per chi non vuole o non può sostenere l’esame.   Se, per qualsiasi motivo, decidete di non far sostenere l’esame a vostro figlio, leggete con attenzione la nostra guida
Per chi non vuole o non può sostenere l’esame .

Precisiamo che, in questo momento (1 luglio 2017), non si sa ancora nulla relativamente all’obbligo dei vaccini per chi sostiene gli esami come privatista. Aggiorneremo l’informazione non appena sarà disponibile il testo di legge.

BOCCIATURE

Anzitutto precisiamo che il termine corretto è mancato conseguimento dell’idoneità .

La mancata idoneità nel primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie), secondo le più recenti normative , deve configurarsi come un’eventualità del tutto eccezionale .

In ogni caso, non comporta in alcun modo una messa in discussione del diritto all’istruzione familiare Secondo le precisazioni della nota del MIUR n. 253/2013 , infatti, l’istruzione parentale non sottostà ad alcuna autorizzazione da parte della direzione didattica.

PROGRAMMI

Una distinzione molto importante, da far subito presente alla scuola in cui si richiede l’esame, è quella tra chi richiede l’idoneità per essere effettivamente inserito a scuola e chi, invece, continuerà il percorso mediante istruzione parentale.

Nel primo caso, è bene accordarsi per i programmi direttamente con la scuola in cui il bambino verrà inserito, per delineare, d’accordo con gli insegnanti, un percorso personalizzato che gli consenta di inserirsi a scuola nel modo più sereno e meno faticoso possibile.  È bene prendere accordi per tempo, così da permettere al bambino di familiarizzarsi con gli strumenti e i metodi che troverà a scuola.

Chi, invece, sceglie di continuare il percorso di istruzione familiare può avvalersi dei margini di personalizzazione del programma lasciati dalle indicazioni ministeriali.  Il candidato privatista ha il diritto di essere esaminato sul programma che presenta e che non deve necessariamente coincidere con la programmazione dell’istituto in cui sostiene l’esame. Ha, però, il dovere di presentare un programma che rispetti le indicazioni ministeriali . La personalizzazione del programma è possibile, ma deve contenere quelli che sono i contenuti imprescindibili indicati dai programmi ministeriali. E’ quindi fondamentale per i genitori leggere attentamente questi documenti .

Bisogna aggiungere che la scansione annuale è, in effetti, piuttosto vaga. I programmi ministeriali tendono a distinguere solo tra biennio e triennio della scuola primaria, per esempio. Però possono essere utili nel delineare un percorso personalizzato e accettabile per la scuola al tempo stesso.

I programmi vanno presentati all’atto dell’iscrizione all’esame, ovvero entro il 30 aprile di ogni anno. La commissione li valuterà e farà eventualmente delle osservazioni, suggerendo delle integrazioni. Potete accogliere i suggerimenti integrando in parte la preparazione dell’ultimo mese d’esame e assicurando che i contenuti eventualmente mancanti verranno svolti nel programma dell’anno successivo. In ogni caso, la scuola di riferimento non può rifiutarsi di far sostenere l’esame al bambino se i programmi presentati, pur se personalizzati, rispettano le Indicazioni ministeriali. I programmi delle scuole parificate, per esempio, possono costituire un buon punto di riferimento per strutturare un programma personalizzato e, al contempo, assolutamente in linea con le Indicazioni ministeriali. La scuola di riferimento, anche se non segue quel particolare approccio didattico, non può, in questo caso, rifiutarsi di far sostenere l’esame. Potete recuperare spunti interessanti in questo senso presso le scuole parificate steineriane o presso scuole sperimentali statali che seguano un approccio legato all’attivismo pedagogico, oppure iscrivervi al Network di Educazione Parentale dove troverete spunti e programmi esemplificativi. 

Ricordiamo che le violazioni della procedura dell’esame, compreso il rifiuto di un programma che rispetti le Indicazioni ministeriali, nel caso in cui risultino penalizzanti per lo studente, aprono lo spazio per eventuali ricorsi nelle sedi competenti.

PROVE D’ESAME

L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l’area linguistica e l’area matematica, ed in un colloquio pluridisciplinare.

L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame (di solito inglese), nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.  Il riferimento di legge lo trovate qui .

Le prove scritte, in questi anni, sono state delle tipologie più diverse, soprattutto per la scuola primaria. Il classico tema di italiano compare solitamente solo all’esame di idoneità alla prima classe della secondaria di I grado. Per gli anni precedenti, possono essere utilizzati dettati, prove di lettura e comprensione con domande aperte o test, riassunti.  La prova di matematica della scuola primaria solitamente comprende un problema e alcune operazioni scritte, anche qui in numero e difficoltà variabili a seconda della classe per cui si richiede l’idoneità.  In ogni caso, la commissione deve comunicarvi in anticipo quale tipologia di prova d’esame ha intenzione di far sostenere al bambino.

La prova orale, in tanti casi, si risolve in un colloquio piuttosto informale, che permette alla commissione di farsi un’idea del lavoro svolto durante il corso dell’anno. Le forme in cui presentare il lavoro svolto nel corso dell’anno possono essere le più svariate: quaderni, lapbooks, lavori manuali, video, slides, un approfondimento su un argomento a piacere.  Potete anche preparare un portfolio che raccolga i materiali che avete realizzato nel corso dell’anno. Il portfolio è molto utile per mostrare alla commissione i contenuti e i metodi utilizzati, così da permetterle di strutturare una prova d’esame coerente col percorso dell’esaminando.

A discrezione delle commissioni d’esame, in questi anni, ci sono state anche scansioni meno formali delle tre prove, per cui l’esame orale ha finito per comprendere anche la verifica delle competenze richieste dalle prove scritte. È una soluzione molto adatta al biennio della scuola primaria (prima e seconda elementare), ma che, con un po’ di elasticità, può essere utile anche più avanti, per venire incontro a particolari esigenze del bambino.

Nulla vieta di proporla nel colloquio pre-esame con la direzione didattica.

DOVE E QUANDO

Gli esami si tengono in una sessione unica nel mese di giugno.

L’esame può essere sostenuto sia una una scuola statale che in una scuola parificata . Precisiamo che non tutte le scuole private sono parificate. Solo queste ultime possono essere sede d’esame. Le scuole parentali autogestite, di norma, non lo sono, come pure molte piccole realtà steineriane o montessoriane. Verificate bene la presenza di questo requisito.

La normativa non indica specificamente che l’esame vada sostenuto nella scuola di competenza territoriale (quella che il bambino dovrebbe frequentare e a cui, presumibilmente, è stata inviata la dichiarazione di istruzione parentale). La legge parla, genericamente, di una qualsiasi scuola statale o parificata presente nel territorio di residenza. Precisa anche che la limitazione relativa al territorio di residenza non è un obbligo, ma un’indicazione di norma.

Quindi, potete scegliere la scuola, statale o parificata, che preferite .

Per quanto riguarda la possibilità, per alunni residenti in Italia, di sostenere gli esami di idoneità nelle scuole italiane all’estero , al momento non abbiamo dati né esperienze in proposito. Chi fosse interessato a questa opzione, può prendere direttamente contatto con la scuola prescelta, verificando nel contempo la disponibilità a convalidare l’esame da parte dell’ufficio scolastico regionale.

Un appunto per le famiglie italiane che vivono all’estero per gran parte dell’anno: se esse risiedono fuori dall’Italia per un periodo superiore ai dodici mesi, hanno il diritto-dovere di iscriversi all’ Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e di conseguenza non verranno controllate sull’obbligo di istruzione dei propri figli, proprio perché non risultano negli elenchi comunali. Se queste famiglie mantengono invece la residenza in Italia, viaggiando per un periodo inferiore ai dodici mesi, dovranno prendere accordi con le dirigenze scolastiche per svolgere gli esami nel periodo in cui esse siano presenti nel proprio comune di appartenenza.

È molto importante prendere accordi per tempo con la scuola prescelta.  Talvolta le scuole fuori zona e quelle parificate si rifiutano di accogliere chi si avvale dell’istruzione parentale. Perciò è bene mettersi alla ricerca delle eventuali alternative fin da settembre, fissando un colloquio con la scuola prescelta.  In caso di esame in una scuola diversa da quella di competenza, è necessario dare comunicazione alla scuola territoriale di riferimento sia della domanda d’esame sia dei risultati dell’esame.  La normativa di riferimento la trovate qui .

PRESENZA DEI GENITORI

In analogia con la norma che regola concorsi pubblici ed esami ministeriali, e che vale anche per l’esame di maturità, il colloquio orale deve essere pubblico : art. 6 c. 4 del DPR 487/1994: “Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”. Quindi è possibile per i genitori assistere al colloquio orale dei propri figli.

La CM precisa anche che “allo svolgimento delle prove d’esame, qualora il numero dei candidati esterni sia quantitativamente rilevante, può assistere un docente della scuola non statale non paritaria su istanza della scuola medesima e su autorizzazione del dirigente della scuola presso cui si svolgono le prove.”   La presenza dei genitori, per analogia, non è quindi né sconsigliata né, tanto meno, proibita dalla legge, ma lasciata alla discrezionalità del dirigente.

QUALE ESAME FARE

La legge stabilisce un limite minimo d’età come requisito d’ammissione agli esami di idoneità, ma non un limite massimo.

Questo significa che, a rigore di legge, se non vi siete mai avvalsi prima dell’esame, potete scegliere di far sostenere a vostro figlio l’idoneità per una classe inferiore rispetto a quella che dovrebbe frequentare.

Si tratta di una scelta forse un po’ anomala, ma pedagogicamente utilissima per ridurre l’impatto dell’esame sui bambini. Permette, infatti, di affrontare un esame più semplice e leggero, con contenuti che probabilmente il bambino padroneggia già senza bisogno di un apposito studio. È una scelta particolarmente indicata per chi pratica unschooling e, allo stesso tempo, vuole sostenere l’esame annuale.

Nel caso in cui il bambino voglia poi rientrare a scuola, si potrà fargli sostenere l’esame di idoneità per la classe adeguata alla sua età. Secondo la legge , infatti, “le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.” Quindi anche per più di una classe contemporaneamente. Il programma d’esame sarà più ampio per quanto riguarda le discipline, mentre le prove scritte rimarranno quelle previste. Infatti le competenze linguistiche e matematiche del programma di un determinato anno scolastico presuppongono quelle degli anni precedenti.

Precisiamo che per sostenere l’esame finale della secondaria di I grado (esame di terza media) è necessario aver conseguito l’idoneità alla prima classe della scuola secondaria di I grado (ovvero aver sostenuto l’esame di quinta elementare). Il riferimento è l’art. 11, comma 6, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Negli anni scorsi, però, abbiamo di fatto riscontrato che alcune direzioni didattiche hanno disatteso questa norma, consentendo di sostenere direttamente l’esame finale della secondaria di primo grado senza alcun esame pregresso.

Per chi comincia la primaria quest’anno, purtroppo, non è possibile scegliere l’idoneità a una classe inferiore. Ricordiamo che devono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria tutti i bambini che compiono 6 anni dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, come recita la normativa in vigore Vi segnaliamo, però, la possibilità di ritardare l’ingresso a scuola in caso di motivi di salute o di gravi impedimenti. La norma di riferimento la trovate qui , art. 114 comma 5.  È necessaria, in questo caso, un’adeguata certificazione e può essere utile l’assistenza di un legale. Potete trovare altre interessanti informazioni in questo articolo .

CONCLUSIONE

Concludiamo precisando che, purtroppo, in questi anni, il dialogo tra le famiglie e le direzioni didattiche non è sempre stato collaborativo. Ciò ha creato difficoltà nello svolgimento degli esami, che non sono sempre stati un’esperienza positiva di mutuo confronto e arricchimento, ma una fonte di stress per gli studenti . Riteniamo che la conoscenza dei reciproci diritti e doveri possa contribuire a rendere i rapporti tra scuola e famiglia più sereni e finalizzati al benessere del bambino, anche nel momento delicato dell’esame annuale.

a cura di Erika Di Martino e Greta Bienati

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