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Guida agli esami #1

Guida per le famiglie che praticano educazione parentale e che pensano di non sostenere l’esame annuale.

PREMESSA

L’ obbligo di istruzione , in Italia, riguarda i bambini e i ragazzi da 6 a 16 anni. Pertanto, la scuola materna non è in alcun modo obbligatoria.

Il decreto legislativo n. 62/13 aprile 2017, art. 23 recita:

“In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”

La legge, quindi, prevede un esame annuale dai 6 ai 16 anni. Non specifica, però, le sanzioni e le procedure messe in atto in caso di rifiuto. A rigore di legge, non presentare il bambino all’esame alla data indicata dalla scuola, dovrebbe configurarsi come mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione (art. 731 del codice penale).

Per completezza, teniamo a precisare che più di un avvocato ha avanzato dei dubbi in merito all’interpretazione della nuova norma, sia dal punto di vista contenutistico che formale.  Per questo, molte famiglie che praticano l’istruzione parentale non sono intenzionate a far sostenere l’esame annuale ai propri figli. A questo scopo, esse si stanno organizzando e stanno contattando dei legali che le assisteranno nella loro scelta a partire dall’anno scolastico 2017/18. Potete trovare discussioni e informazioni in merito nel Network di Educazione Parentale.

In qualsiasi caso è sempre bene fare le proprie valutazioni e le proprie scelte a partire da una conoscenza approfondita dell’argomento trattato, per poi trarre le proprie conclusioni.

Se, per qualsiasi motivo, decidete di non far sostenere l’esame a vostro figlio, sappiate che questa scelta potrebbe necessitare dell’affiancamento di un avvocato e che esiste la possibilità che dobbiate intraprendere un procedimento legale. Prima di procedere nella lettura, vi consigliamo di leggere attentamente questo articolo.

Chi sceglie di avvalersi dell’esame annuale può trovare indicazioni e informazioni nella nostra guida di prossima pubblicazione P er chi vuole sostenere l’esame. I certificati medici non esonerano dall’obbligo di istruzione. Per maggiori informazioni, potete consultare la seconda parte del presente articolo Per chi non può sostenere l’esame.

Proseguiamo quindi con una sezione che approfondisce le procedure relative al mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Precisiamo che, in questo momento (30 maggio 2017), non si sa ancora nulla relativamente all’obbligo dei vaccini per chi sostiene gli esami come privatista. Aggiorneremo l’informazione non appena sarà disponibile il testo di legge.

SE NON VOLETE SOSTENERE L’ESAME

LA NORMA

La legge che sanziona il mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione è l’ articolo 731 del codice penale , depenalizzato nel 2015.
La norma prevede una sanzione da 20 a 30 euro.

La formulazione della norma è tassativa per quanto riguarda la scuola primaria, ma lascia un margine di interpretazione per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado e, soprattutto, per il biennio. Le sentenze della Corte di Cassazione per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado sono ripartite in misura pressoché esatta tra quelle che annullano e quelle che confermano la sanzione. Per quanto riguarda il biennio, invece, la Corte di Cassazione si è espressa quasi sempre per l’ annullamento della sanzione. Ricordiamo, però, che il diritto italiano non è consuetudinario e che quindi le sentenze precedenti non sono vincolanti e ogni procedimento può sfociare in una interpretazione diversa da quelle precedenti.

L’AUTORITÀ

L’unica autorità che può sanzionare il genitore o il tutore del minore è il sindaco .
Più precisamente: “tra i soggetti controllori, il Sindaco è l’unico che può emettere sanzioni verso il tutore; per cui egli è comunque il terminale ultimo di tutte le comunicazioni relative ad eventuali evasioni o abbandoni”. Un’esauriente spiegazione della normativa, con tutti i riferimenti di legge, può essere trovata qui.

Gli assistenti sociali possono, ma non devono necessariamente essere chiamati in causa e il giudice minorile deve essere coinvolto solo in “casi gravi”.

Secondo il comma 4, articolo 2, del DM 489/2001, “Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell’adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell’atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell’obbligo”.

Per chi, informato delle conseguenze che la sua scelta comporta, decide di non sostenere l’esame annuale, la procedura consigliata, sulla base delle indicazioni forniteci dalle direzioni didattiche, è la seguente:

1) la famiglia comunica l’intenzione di avvalersi dell’istruzione parentale, allegando l’autocertificazione richiesta, nei tempi e nei modi indicati ampiamente altrove. Utilizzate i documenti che trovate nel link , non gli eventuali moduli proposti dalla scuola , che possono contenere un impegno a sostenere l’esame annuale. Negli eventuali colloqui con la direzione didattica, non entrate nel merito dell’esame.

2) non inviate alcuna documentazione e non richiedete alcun colloquio relativamente all’esame. Aspettate che sia la direzione didattica a farsi viva.

3) dopo il 30 aprile, non avendo ricevuto da voi alcuna comunicazione, la scuola dovrebbe inviarvi una raccomandata, in cui dichiara di procedere alla costituzione di una commissione d’esame e vi comunica le date delle prove. Diciamo “dovrebbe” perché come abbiamo scritto in precedenza, non sempre negli anni scorsi, le direzioni hanno convocato coloro che non presentavano la richiesta d’esame. Vi sono parecchie famiglie, infatti, che non hanno mai sostenuto gli esami annuali e non hanno ricevuto nessuna sollecitazione da parte delle direzioni didattiche competenti. È, però, ragionevole prevedere che, con la nuova normativa, le direzioni saranno più attente e fiscali.

4) la famiglia non risponde alla raccomandata. Precisiamo che non si tratta di una scelta di scontro. Le direzioni didattiche più rigorose ci hanno suggerito che, per quanto sembri paradossale, la soluzione burocratica più semplice per tutti è proprio questa. In questo modo, infatti, mediante la segnalazione per mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione, la pratica passa il più rapidamente possibile nelle mani del sindaco, che, come chiarito sopra, è l’autorità a cui spetta la decisione finale e risolutiva.

Nulla vieta, naturalmente, di chiedere un colloquio col dirigente per chiarire la propria posizione e mostrare che la famiglia è attenta e presente. In molti casi, negli anni passati, un incontro è stato sufficiente a risolvere la situazione e a optare per un colloquio informale con il bambino e i genitori.

Per quanto riguarda questo passaggio, però, vogliamo precisare che, nel corso degli anni, abbiamo potuto riscontrare una casistica molto diversificata . Alcuni legali, per esempio, hanno, consigliato alle famiglie di intervenire tempestivamente alla prima richiesta scritta d’esame, da parte della scuola, con una lettera di diffida e la pratica si è di fatto conclusa con un silenzio assenso da parte della direzione didattica.

È indispensabile, perciò, consultare il vostro legale, che vi consiglierà l’opzione che ritiene più adeguata.

5) Non presentatevi all’esame il giorno prestabilito. Preso atto dell’assenza del bambino, viene inoltrata al sindaco la segnalazione per mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione.

6) Il sindaco ammonisce i genitori, mediante raccomandata. Come abbiamo ribadito più sopra, è l’unica autorità preposta a farlo. Contestualmente, il sindaco può allertare gli assistenti sociali. Il coinvolgimento degli assistenti sociali non è dovuto, ma solo possibile. Spesso, però, la pratica passa direttamente dalle mani del direttore didattico a quelle degli assistenti sociali. Si tratta di un automatismo che non corrisponde ai termini della legge. Anche in questo caso, il vostro avvocato saprà consigliarvi sul da farsi. Stando alla normativa, spetta al sindaco comminare l’eventuale multa, stabilendone l’importo. I genitori possono naturalmente fare ricorso nelle sedi competenti, come accade per tutte le contravvenzioni.

Teniamo a precisare che questo è quanto previsto dalla normativa, ma che ulteriori sviluppi con il coinvolgimento del tribunale dei minori, ovviamente, sono sempre possibili e non possono mai essere esclusi. Vi invitiamo, perciò, a consultare sempre il vostro legale di fiducia.

SE NON POTETE SOSTENERE L’ESAME

I motivi di salute non costituiscono una motivazione valida per l’esonero dall’esame. Con la presentazione di un generico certificato medico si ottiene solamente che l’esame venga rimandato ad altra data.

Ricordiamo che la disabilità non esonera in alcun modo dall’obbligo di istruzione. Dall’esperienza degli anni precedenti, sappiamo anche che, molto spesso, medici, psicologi e operatori, legati alle istituzioni scolastiche, non vedono di buon occhio l’istruzione parentale per i disabili.

Un certificato per sottrarsi all’esame, in questo caso, rischia perciò di trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Da un lato, è vero che le direzioni didattiche, davanti a un qualsiasi certificato medico, procedono coi piedi di piombo o non procedono per niente. Dall’altro lato, però, il mancato assolvimento dell’obbligo può essere letto come un’incapacità della famiglia di garantire un’istruzione al minore disabile. In questo secondo caso, gli assistenti sociali potrebbero richiedere un inserimento a scuola, con il sostegno previsto dalla legge.

In questo caso, quindi, è importante come non mai sondare il terreno prima di scegliere la propria strategia d’azione. Potete chiedere il sostegno scritto di psicologi e medici che sostengono la validità dell’educazione parentale. La rete di coloro che credono in una forma di istruzione alternativa a quella tradizionale sta crescendo in maniera esponenziale e quindi non sarà difficile trovare delle figure di riferimento in questi campi. Ricordate anche che la legge 104/92, che tutela il diritto all’istruzione dei soggetti con disabilità, rimarca più volte la necessità di una personalizzazione dei tempi di apprendimento . L’esame annuale, al contrario, prescrive una scansione astratta e omogenea. Potete far presente questo aspetto della normativa agli operatori.

Naturalmente è sempre possibile scegliere di non presentare nessun certificato e procedere come chi non fa esami per scelta. In questo caso, norme e procedure sono quelle riportate nel paragrafo precedente.

a cura di Erika di Martino e Greta Bienati

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